Norma di Riferimento:
Artt. 36, 37, 73 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Artt. 36, 37, 73 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Il percorso formativo si rivolge agli addetti che utilizzano i carrelli sollevatori semoventi.
Il percorso ha la durata di 4 ore (1 ora Modulo Giuridico Normativo o 3 ore Modulo Pratico) con prova finale teorico e pratico.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipati, che già sono utilizzatori, nozioni teoriche e pratiche per l’utilizzo dei carrelli semoventi In condizioni di sicurezza. Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, in conformità alle richieste dell’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e del punto 6 dell’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, al fine di mantenere l’abilitazione all’uso del carrello sollevatore.
Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti condizioni:
Viene predisposto un registro delle presenze per ogni incontro sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
Per ogni partecipante al percorso Informativo e formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al fine di consentire al Datore di Lavoro di avere un quadro di riferimento oggettivo In ordine ai risultati della partecipazione al corso. L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte del pagamento dell’iscrizione e della frequenza del 90% delle ore totali. Il test teorico si riterrà superato con almeno il 70% delle risposte corrette. La mancata frequenza delle ore necessarie e/o la mancata osservanza degli oneri di iscrizione non legittimerà l’emissione dell’attestato
Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti dei DPI pertinenti allo svolgimento della sezione pratica (calzature antinfortunistiche classificate almeno S1P). Qualora vi siano lavoratori stranieri, l’Azienda assicura e certifica la piena comprensione della lingua italiana dell’iscritto.